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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 02/03/1988 Cc. (dep. 30/03/1988) Rv. 178022 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DECRETO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178022-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - DECRETO DI SOSPENSIONE CAUTELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il decreto del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, introdotto dall'art. 16 della legge 10 ottobre 1986 n. 663, sospende provvisoriamente una misura alternativa alla detenzione è ricorribile per Cassazione. Il ricorso è ammissibile finché sussiste l'interesse al gravame, cioè finché il detto decreto non abbia cessato di avere efficacia per essere decorsi trenta giorni dalla ricezione degli Atti da parte del tribunale di sorveglianza senza che sia intervenuta la decisione di questo, o finché il decreto stesso non sia stato superato per effetto di un provvedimento del tribunale di sorveglianza. (fattispecie relativa a ricorso avverso decreto di sospensione provvisoria della semi-libertà nelle cui more il tribunale di sorveglianza ha revocato la semi-libertà).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST., Legge 10/10/1986 num. 663 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)