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Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad applicare, con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria.

2. La determinazione dei territori stessi sara' fatta dal Governo entro il 30 giugno 1951, sentite le Amministrazioni regionali, ove siano state costituite, con decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa con la presente legge.6

Art. 2

1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'istituzione di enti o di sezioni speciali degli enti di colonizzazione o di trasformazione fondiaria, nonche' dell'Ente autonomo del Flumendosa, che adempiano, nei territori che saranno determinati ai sensi all'articolo precedente, le funzioni attribuite dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni, alla Opera per la valorizzazione della Sila.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sugli enti indicati nel precedente comma e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.2

Art. 3

1. Gli enti, di cui al precedente articolo, provvedono alla preparazione dei programmi di trasformazione fondiaria e agraria in tutti i territori di cui all'art. 1 della presente legge ed alla esecuzione degli stessi nei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione.

Art. 4

1. Ai fini della presente legge l'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Nei territori considerati dalla presente legge la proprieta' terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, e' soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprieta' al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi.
La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o societa', sulla proprieta' a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, e' determinata dalla tabella allegata alla presente legge.
Le norme dei commi precedenti si applicano anche ai beni costituiti in enfiteusi.
I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti.
Resta impregiudicato il diritto degli enti di procedere all'acquisto di altri terreni non soggetti ad espropriazione, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Gli enti possono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste a permutare i terreni, dei quali siano divenuti comunque proprietari, con terreni ritenuti piu' idonei alla formazione della proprieta' contadina".46

Art. 5

1. Sono, di regola, esclusi dall'esproprio i boschi. L'ente ha tuttavia facolta' di espropriare i boschi in pianura o in lieve pendio, suscettibili di trasformazioni agrarie ed esenti dal vincolo idrogeologico.

Art. 6

1. Nelle zone dove sono in vigore i vecchi catasti, l'ente espropriante e il proprietario espropriato hanno facolta' di ricorso, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non corrispondenza dell'estensione, della classe di produttivita' e della qualita' di coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto.

2. Il Governo e' autorizzato a stabilire nel regolamento alla presente legge le norme di procedura per i ricorsi di cui al comma precedente.

3. Anche in pendenza del ricorso previsto dal primo comma del presente
articolo
, ferma restando la facolta' dell'ente di procedere ad occupazione temporanea dei terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, si fa luogo all'esproprio relativo alla parte di proprieta' non compresa nel ricorso stesso, e per i terreni compresi nel ricorso si fa luogo all'esproprio, prendendo provvisoriamente a base di questo le dichiarazioni dello stesso proprietario.

4. Al di fuori dei casi previsti dal primo comma del presente articolo, non e' ammesso alcun altro ricorso per la determinazione della qualita' e classe dei terreni ai fini della quota di scorporo contro le risultanze del catasto.2

Art. 7

1. Per un periodo di sei anni dall'accertamento della quota di esproprio, i proprietari soggetti alle disposizioni della presente legge non potranno acquistare fondi rustici per atto tra vivi, in modo da superare, coi fondi rimasti in loro proprieta', i 750 ettari di superficie lavorabile.

2. In caso contrario, la superficie eccedente i 750 ettari sara' totalmente espropriata ai sensi e nei modi indicati nella presente legge.

Art. 8

1. I terreni, che in applicazione della tabella allegata alla presente legge risultano espropriabili, sono oggetto di esproprio immediato, salve le disposizioni contenute, per una terza parte di essi, nei seguenti articoli 9, 10, 11 e 12.

2. Qualora, secondo le disposizioni contenute negli articoli richiamati nel comma precedente, si proceda allo esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il terzo residuo, che non puo' in nessun caso superare i 300 ettari di superficie, e' indisponibile e non puo' essere sottoposto ad esecuzione forzata.

3. L'ente incaricato della riforma trascrivera' nel registro immobiliare del luogo, in cui e' situato il terreno, tale vincolo di indisponibilita'.

Art. 9

1. Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento.

2. In tal caso il proprietario e' obbligato altresi' a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprieta' nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, pero', non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744.

3. Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la meta' dei detti terreni, previo pagamento delle indennita' di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprieta' dell'altra meta'.

4. Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sara' espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo.

5. Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unita' colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.4

Art. 10

1. La presente legge non si applica per la espropriazione dei terreni a coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori e provviste di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione media unitaria delle principali colture dell'azienda, calcolata sull'ultimo quinquennio, sia superiore di almeno il 40 per cento a quella delle medesime colture della zona del catasto agrario cui appartiene l'azienda;

  2. b) il carico di lavoro, fisso ed avventizio, sulla superficie lavorabile, calcolato, con riferimento all'ultimo triennio, in base alla tabella allegata al regolamento per la esecuzione della presente legge, non sia inferiore a 0,3 unita' lavorative per ettaro;

  3. c) le condizioni economiche e sociali dei contadini che vivono nella azienda siano nettamente superiori a quelle medie della zona, avendo particolare riguardo alla continuita' del lavoro e alla partecipazione dei lavoratori ai risultati della produzione;

  4. d) l'azienda sia appoderata e le case coloniche rispondano alle esigenze dell'igiene.

2. Gli accertamenti per l'applicazione del presente articolo sono demandati al Ministero dell'agricoltura e dello foreste, il quale emettera' le dichiarazioni di esonero.3

Art. 11

1. Il proprietario, che possieda piu' di una azienda del tipo previsto dal precedente articolo, ha diritto ad essere esentato dalla espropriazione limitatamente ad una sola azienda da lui scelta.

2. Le altre saranno espropriate ai sensi della presente legge, e preferibilmente destinate ad essere condotte in forma associativa.

Art. 12

1. Sino alla promulgazione della legge generale di riforma fondiaria, il Governo della Repubblica ha facolta' di procedere con legge delegata all'espropriazione anche delle aziende considerate nell'art. 10, applicando la tabella allegata, alla presente legge, alla parte di esse che supera i 500 ettari.

Art. 13

1. Nel caso di proprieta' di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della presente legge, ed in parte fuori di tali territori, lo scorporo derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio.