Sez. 2, Sentenza n. 9454 del 16/02/1987 Ud. (dep. 01/09/1987) Rv. 176613 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGNA DELLA SOMMA DI DENARO - ESTREMA BREVITÀ DEL POSSESSO DELLE COSE PROFITTO DEL REATO DA PARTE DELL'AUTORE DELL'ESTORSIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CONSEGNA DELLA SOMMA DI DENARO - ESTREMA BREVITÀ DEL POSSESSO DELLE COSE PROFITTO DEL REATO DA PARTE DELL'AUTORE DELL'ESTORSIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Il reato di estorsione si consuma con la consegna da parte della vittima della somma di denaro al richiedente. È irrilevante che l'autore dell'estorsione abbia mantenuto il possesso delle cose profitto di reato per un periodo anche estremamente breve e che le cose stesse siano state recuperate poco dopo per il predisposto intervento della polizia o di terzi. (nella fattispecie è stato escluso che, pur essendo durato pochi istanti il possesso conseguito dal reo, fosse configurabile il tentativo, invece del reato consumato). (Conf mass n 141140; (contra mass n 160748; (contra mass n 154993).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)