Sez. 1, Sentenza n. 8455 del 29/07/1993 (Rv. 483366 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) | Regime di visita del figlio naturale riconosciuto da parte del genitore non affidatario - Provvedimento relativo - Decreto della Corte d'Appello emesso in sede di reclamo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità)
Non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 3 Cost. il decreto emesso dalla Corte d'Appello, Sezioni Minorenni, in sede di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni che ha disciplinato il regime di visita del figlio naturale riconosciuto da parte del genitore non affidatario, trattandosi di provvedimento che non risolve alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, mirando a tutelare interinalmente l'interesse del minore, e che può essere sempre modificato o revocato ed è quindi inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Cod. Civ. art. 258, Cod. Civ. art. 261 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)