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Sez. U, Sentenza n. 1884 del 25/05/1976 (Rv. 380683 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE D'IRRICEVIBILITA DI RICORSO TARDIVO - AFFERMAZIONE DELLA NON SCUSABILITA DELL'ERRORE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380683-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - DECISIONE D'IRRICEVIBILITA DI RICORSO TARDIVO - AFFERMAZIONE DELLA NON SCUSABILITA DELL'ERRORE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE.*

La decisione con cui il consiglio di stato ritiene la definitivita di un provvedimento amministrativo (nella specie, ordinanza del sindaco di rimuovere un ostacolo posto su una strada comunale, emessa ai sensi dell'art 378 legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato F), la non scusabilita dell'errore che ne ha determinato l'impugnazione tardiva, e, conseguentemente dichiara irricevibile il ricorso, attiene al concreto Esercizio della potesta giurisdizionale dello stesso consiglio di stato, e non integra un rifiuto di Esercizio della potesta giurisdizionale. Pertanto, essa non e impugnabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. (V 407/73, mass n 362375).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)