Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione del 21 ottobre 2002 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari
Testo in vigore al
Art. 29 Uso delle lingue nel procedimento di nullità
1. La domanda di dichiarazione di nullità è redatta nella lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Quando la lingua procedurale non è quella usata per la presentazione della domanda, l'Ufficio provvede a far tradurre nella lingua procedurale le osservazioni che siano presentate dal titolare nella lingua della domanda.
3. Tre anni dopo la data stabilita a norma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002 un rapporto in merito all'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo nonché, all'occorrenza, proposte miranti a limitare le spese che ne derivano per l'Ufficio, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 98, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. La Commissione ha la facoltà di presentare in anticipo il rapporto e le eventuali proposte di cui al paragrafo 3; il Comitato procederà al loro esame in via prioritaria se le agevolazioni di cui al paragrafo 2 determinano costi eccessivi.
5. Se la lingua in cui vengono presentati gli elementi di prova a sostegno della domanda è diversa da quella usata nel procedimento di nullità, il richiedente è tenuto a fornirne una traduzione in questa seconda lingua entro il termine di due mesi dalla presentazione degli elementi di prova.
6. Qualora, entro il termine di due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento, il richiedente la dichiarazione di nullità od il titolare informino l'Ufficio di essersi accordati sull'uso di una diversa lingua procedurale a norma dell'articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002, e la domanda non sia stilata in tale lingua, il richiedente deve fornire una traduzione della domanda entro un mese dalla scadenza di detto termine.
Art. 30 Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità per inammissibilità
1.
Se l'Ufficio accerta che la domanda di dichiarazione di nullità non è conforme all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002, all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento o ad altre disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 o del presente regolamento, ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità entro un preciso termine.
Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge la domanda per inammissibilità.
2.
Qualora l'Ufficio constati che le tasse dovute non sono state pagate ne dà comunicazione al richiedente e lo informa che la domanda non sarà considerata presentata se le tasse dovute non saranno state versate all'Ufficio entro un preciso termine.
Le tasse versate dopo tale termine sono restituite al richiedente.
3.
La decisione di respingere la domanda di dichiarazione di nullità in forza del paragrafo 1 è comunicata al richiedente.
Il richiedente viene altresì informato quando la domanda si considera non presentata a norma del paragrafo 2.
Art. 31 Esame della domanda di dichiarazione di nullità
1. Se non la respinge in forza dell'articolo 30, l'Ufficio trasmette la domanda al titolare, invitandolo a presentare osservazioni entro un preciso termine.
2. In assenza di osservazioni del titolare, l'Ufficio può decidere sulla nullità in base ai documenti di cui dispone.
3. L'Ufficio trasmette le eventuali osservazioni del titolare al richiedente ed all'occorrenza invita quest'ultimo a pronunciarsi in merito entro un preciso termine.
4. Le notificazioni e comunicazioni in forza dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché le relative osservazioni sono trasmesse alle parti.
5. L'Ufficio può all'occorrenza invitare le parti a concludere una transazione.
6. Se l’Ufficio dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio della Comunità, notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale non appena questa è divenuta definitiva.
Art. 32 Pluralità di domande di dichiarazione di nullità
1.
Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello comunitario registrato vengano presentate più domande di dichiarazione di nullità, l'Ufficio può decidere di riunire i relativi procedimenti.
L'Ufficio può successivamente decidere di separare i procedimenti così riuniti.
2.
Se dall'esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello comunitario registrato può essere nullo, l'Ufficio ha la facoltà di sospendere gli altri procedimenti di nullità.
L'Ufficio informa gli altri richiedenti delle decisioni prese nel corso dei procedimenti che vengono proseguiti.
3. Una volta divenuta definitiva la decisione con cui si dichiara la nullità del disegno o modello, l'esame delle domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considera chiuso e i richiedenti ne sono informati. Tale chiusura dell'esame della domanda costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.
4. Qualora l'esame della domanda si consideri chiuso a norma dei paragrafi 1, 2, e 3, Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate dal richiedente per la domanda di nullità ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.
Art. 33 Partecipazione del preteso contraffattore
Il preteso contraffattore che chieda di partecipare al procedimento in applicazione dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 è soggetto alle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento e, in particolare, all'obbligo di presentare una dichiarazione motivata e di pagare la tassa di cui all'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.
Capo VI. Ricorsi
Art. 34 Contenuto del ricorso
1. Il ricorso contiene:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b);
b) se il ricorrente ha designato un rappresentante, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera e);
c) l'indicazione della decisione impugnata e della modificazione o dell'annullamento richiesti.
2. Il ricorso è presentato nella lingua procedurale in cui è stata redatta la decisione impugnata.
Art. 35 Rigetto del ricorso per inammissibilità
1. Se il ricorso non è conforme agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002 nonché all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2 del presente regolamento, la commissione di ricorso lo respinge in quanto inammissibile, a meno che le irregolarità non siano state sanate prima della scadenza del termine stabilito all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.
2. Se la commissione di ricorso accerta che il ricorso non è conforme ad altre norme del regolamento (CE) n. 6/2002 o ad altre disposizioni del presente regolamento, ed in particolare all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare le irregolarità accertate entro un preciso termine. Se le irregolarità non sono sanate nei termini, la commissione di ricorso respinge il ricorso in quanto inammissibile.
3. Se la tassa di ricorso è stata pagata dopo la scadenza del termine per la presentazione del ricorso di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002, il ricorso si considera non presentato e la tassa di ricorso è restituita al ricorrente.
Art. 36 Esame del ricorso
1. Al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all'organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
2. La decisione della commissione contiene:
a) la dichiarazione che essa è stata adottata dalla commissione di ricorso;
b) la data della pronuncia;
c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno partecipato alla decisione;
d) il nome del cancelliere;
e) l'indicazione delle parti e dei loro rappresentanti;
f) le questioni oggetto della decisione;
g) una concisa esposizione dei fatti;
h) la motivazione;
i) il dispositivo, compresa all'occorrenza la decisione relativa alle spese.
3. La decisione è firmata dal presidente e dagli altri membri della commissione di ricorso nonché dal cancelliere di detta commissione.
Art. 37 Rimborso della tassa di ricorso
In caso di revisione pregiudiziale o di accoglimento del ricorso è disposto il rimborso della tassa di ricorso qualora esso risulti equo in seguito alla violazione di forme sostanziali. In caso di revisione pregiudiziale il rimborso è disposto dall'organo la cui decisione è stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.
Capo VII. Decisioni e notifiche dell'ufficio
Art. 38 Forma delle decisioni
1.
Le decisioni dell'Ufficio sono scritte e motivate.
Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse vengono poi stese per iscritto e notificate alle parti.
2.
Le decisioni dell'Ufficio contro le quali è ammesso ricorso devono contenere l'avvertenza scritta che il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data della notifica della decisione impugnata. Nell'avvertenza è inoltre opportuno richiamare l'attenzione delle parti sugli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 6/2002.
Le parti non possono opporre l'omissione dell'avvertenza relativa alla possibilità di presentare ricorso.
Art. 39 Rettifica di errori nelle decisioni
Nelle decisioni dell'Ufficio possono essere rettificati unicamente gli errori linguistici o di trascrizione nonché gli errori manifesti. Essi sono rettificati, d'ufficio od a richiesta della parte interessata, dall'organo che ha preso la decisione.
Art. 40 Constatazione della perdita di un diritto
1. Ove constati che in base al regolamento (CE) n. 6/2002 o al presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione, l'Ufficio informa l'interessato a norma dell'articolo 66 del regolamento (CE) n. 6/2002 e ne richiama l'attenzione sui rimedi giuridici di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2.
Se ritiene infondata la constatazione dell'Ufficio, l'interessato può chiedere una decisione dell'Ufficio entro due mesi dalla comunicazione di cui al paragrafo 1.
Tale decisione viene adottata unicamente se l'Ufficio non condivide il parere del richiedente; in caso contrario l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.
Art. 41 Firma, nome, bollo
1. Qualsiasi decisione, notifica o comunicazione dell'Ufficio reca l'indicazione dell'organo o della divisione dell'Ufficio ed i nomi dei funzionari responsabili. Tali documenti sono firmati dai funzionari responsabili o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato.
2. Il presidente dell'Ufficio può consentire che si usino altri mezzi per indicare l'organo o la divisione dell'Ufficio ed il nome dei funzionari responsabili dell'Ufficio ovvero un contrassegno diverso dal bollo per le decisioni, le notifiche e le comunicazioni effettuate mediante telecopia od altri mezzi tecnici di comunicazione.
Capo VIII. Procedimento orale ed istruzione
Art. 42 Citazione al procedimento orale
1. Nel citare le parti al procedimento orale a norma dell'articolo 64 del regolamento (CE) n. 6/2002 si fa menzione del disposto del paragrafo 3 del presente articolo. Il termine di citazione non può essere inferiore ad un mese, salvo accordo delle parti su un termine più breve.
2. Nel redigere la citazione l'Ufficio deve segnalare i punti che a suo avviso devono essere discussi ai fini della decisione.
3. Se una parte regolarmente citata al procedimento orale non compare dinanzi all'Ufficio il procedimento stesso può proseguire in sua assenza.
Art. 43 Istruzione da parte dell'Ufficio
1.
Quando ritenga necessario sentire parti, testimoni o periti ovvero procedere ad un sopralluogo, l'Ufficio adotta una decisione in tal senso nella quale indica il mezzo istruttorio da esperire e i fatti giuridicamente rilevanti da provare, nonché il giorno, l'ora e il luogo.
Se l'audizione di testimoni o di periti è stata chiesta da una delle parti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro il quale la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio il nome e l'indirizzo dei testimoni e dei periti dei quali essa desidera l'audizione.
2.
Il termine per la citazione di parti, testimoni e periti non è inferiore ad un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.
La citazione contiene:
a) un estratto della decisione di cui al primo comma del paragrafo 1, dal quale risultino il giorno, l'ora e il luogo dell'audizione nonché i fatti sui quali le parti, i testimoni ed i periti saranno sentiti;
b) i nomi delle parti del procedimento nonché i diritti dei testimoni e dei periti a norma dell'articolo 45, paragrafi da 2 a 5.
Art. 44 Mandato dei periti
1. L'Ufficio decide la forma in cui il perito da esso designato deve presentare la propria perizia.
2. Il mandato del perito deve contenere:
a) una precisa descrizione dell'incarico;
b) il termine per la presentazione della relazione peritale;
c) la designazione delle parti del procedimento;
d) l'indicazione di quanto spetta al perito a norma dell'articolo 45, paragrafi 2, 3 e 4.
3. Le parti ricevono copia della relazione peritale scritta.
4. Le parti possono ricusare il perito per motivi d'incompetenza o per gli stessi motivi in base ai quali può essere ricusato un esaminatore od il membro di una divisione o di una commissione di ricorso a norma dell'articolo 132, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio3. Sulla ricusazione decide l'organo dell'Ufficio al quale spetta la designazione del perito.
Art. 45 Spese dell'istruzione
1. L'Ufficio può subordinare l'esperimento di mezzi istruttori al deposito presso di esso, da parte di chi ha chiesto l'esperimento, di un importo determinato in base ad una stima delle spese.
2. I testimoni ed i periti citati dall'Ufficio e comparsi dinanzi ad esso hanno diritto ad un congruo rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può altresì concedere un anticipo. La prima frase del presente paragrafo si applica anche a testimoni e periti che si presentino all'Ufficio senza essere stati citati, purché vengano sentiti in qualità di testimoni o periti.
3. I testimoni aventi diritto al rimborso a norma del paragrafo 2 hanno parimenti diritto ad una congrua indennità per il mancato guadagno; i periti hanno diritto agli onorari per l'attività prestata. Quando testimoni e periti sono stati citati su iniziativa dell'Ufficio, l'indennità e gli onorari vengono loro corrisposti dopo l'adempimento dei loro compiti.
4.
Gli importi e gli anticipi da versare a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono determinati dal presidente dell'Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.
Gli importi sono calcolati in base alle stesse disposizioni che si applicano alle retribuzioni ed ai rimborsi spese per i funzionari dei gradi da A 4 ad A 8, contenute nello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e nell'allegato VII di tale statuto.
5.
Gli importi dovuti o versati a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico, in via definitiva,
a) dell'Ufficio, qualora esso abbia ritenuto di propria iniziativa che fosse necessaria l'audizione di testimoni o periti; ovvero
b) della parte interessata, qualora essa abbia richiesto l'audizione di testimoni o periti, fatta salva la decisione di ripartizione e di fissazione delle spese a norma degli articoli 70 e 71 del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 79 del presente regolamento.
La parte di cui alla lettera b) del presente comma rimborsa all'Ufficio gli anticipi da questo eventualmente versati.
Art. 46 Verbale del procedimento orale e dell'istruzione
1. Del procedimento orale e dell'istruzione si redige un verbale che riporta i principali elementi del procedimento orale e dell'istruzione, le dichiarazioni rilevanti delle parti, le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti nonché il risultato dei sopralluoghi.
2. Il verbale della deposizione del testimone, del perito o della parte è letto o sottoposto ai medesimi affinché lo possano esaminare. L'esecuzione di questa formalità e l'approvazione del verbale da parte della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale stesso. Qualora il verbale non venga approvato si annotano le obiezioni sollevate.
3. Il verbale è firmato dal funzionario che lo ha redatto e dal funzionario che ha condotto il procedimento orale o l'istruzione.
4. Le parti ricevono copie del verbale.
5.
L'Ufficio rilascia alle parti che lo richiedano la trascrizione della registrazione del procedimento orale in forma dattiloscritta o in forme a lettura elettronica.
Il rilascio della trascrizione della registrazione è subordinato al pagamento delle spese sostenute dall'Ufficio per la trascrizione stessa. Le spese sono determinate dal presidente dell'Ufficio.
Capo IX. Notifiche
Art. 47 Disposizioni generali sulle notifiche
1. Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio le notifiche che devono essere fatte dall'Ufficio si effettuano con l'originale del documento da notificare o con una copia autenticata dall'Ufficio o recante il bollo dell'Ufficio ovvero in un tabulato recante tale bollo. La certificazione non è necessaria per le copie di documenti presentate dalle parti.
2. La notifica avviene:
a) per posta a norma dell'articolo 48;
b) mediante consegna a mano a norma dell'articolo 49;
c) mediante deposito nella casella postale presso l'Ufficio a norma dell'articolo 50;
d) mediante telecopia ed altri mezzi tecnici di comunicazione a norma dell'articolo 51;
e) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 52.
3. Le comunicazioni tra l’Ufficio e l’Ufficio internazionale hanno luogo secondo modalità e formati concordati reciprocamente, se possibile mediante strumenti elettronici. Qualunque riferimento ai moduli si intende come comprendente moduli disponibili sotto forma elettronica.
Art. 48 Notifica per posta
1.
Sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il presidente dell'Ufficio prescrive tale forma di notifica.
Le decisioni e le comunicazioni che fanno decorrere un altro termine sono notificate mediante lettera raccomandata, qualora il presidente non disponga altrimenti.
Tutte le altre comunicazioni sono effettuate mediante lettera ordinaria.
2.
Le notifiche a destinatari che non hanno il domicilio, la sede od uno stabilimento nella Comunità e che non hanno nominato un rappresentante a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono effettuate spedendo il documento da notificare per posta, come lettera ordinaria, all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio.
La notifica si considera effettuata all'atto dell'invio.
3.
La notifica fatta per lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata al destinatario nel decimo giorno successivo all'invio salvo che la lettera non venga recapitata o venga recapitata successivamente.
In caso di contestazione spetta all'Ufficio provare l'avvenuto recapito nonché all'occorrenza la data dello stesso.
4. La notifica mediante lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera effettuata anche se la lettera è stata respinta dal destinatario.
5. Se ed in quanto non è disciplinata dai paragrafi da 1 a 4, la notifica per posta è soggetta alla legislazione dello Stato sul cui territorio è effettuata.
Art. 49 Notifica mediante consegna a mano
La notifica può essere effettuata nei locali dell'Ufficio mediante consegna a mano, contro ricevuta, del documento da notificare al destinatario.