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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24883 del 09/12/2015 (Rv. 637996 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA | Associazione temporanea di imprese - Natura giuridica - Successione dell'ATI ad una delle imprese associate - Conseguenze - Domanda proposta ad oltre sei mesi dalla cessazione - Competenza territoriale - Criterio ex art. 413, comma 3, c.p.c. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2015-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637996-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA

La costituzione di una associazione temporanea di imprese non dà luogo ad una entità giuridica nuova, distinta dalle imprese che la compongono, sicché, in caso di successione di un'ATI ad una impresa che gestiva un appalto di pulizie, che della stessa associazione faccia parte, non è possibile ipotizzare un mero ampliamento soggettivo della titolarità dei beni aziendali o comunque una gestione comune delle imprese associate dell'organizzazione relativa all'esecuzione dell'appalto. Ne consegue che, in caso di domanda giudiziale del lavoratore proposta, nei confronti dell'impresa originariamente appaltatrice, decorsi sei mesi dalla cessazione della dipendenza aziendale, non opera, ai fini della determinazione della competenza territoriale, lo speciale criterio di collegamento di cui all'art. 413, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 08/07/1977 num. 584 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)