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Sez. L, Sentenza n. 8517 del 22/06/2000 (Rv. 537930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenza impugnata fondata su una pluralità di argomentazioni autonome - Mancata proposizione di specifici motivi di gravame nei confronti di ciascuna di esse - Conseguenze - Fondatezza delle censure formulate - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Quando la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione si fonda su più ragioni indipendenti, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggere da sola la decisione, la mancata proposizione di specifici motivi di impugnazione nei confronti di tutte le suddette argomentazioni rende irrilevante la fondatezza delle censure formulate, in quanto tale fondatezza non può condurre all'annullamento della sentenza stessa, costituente lo scopo tipico del mezzo di impugnazione in oggetto. (Nel caso di specie la sentenza impugnata si fondava su due autonome ragioni, rappresentate dall'affermazione della validità della notifica a mezzo posta dell'atto introduttivo del giudizio ad una società ancorché la consegna del plico fosse stata eseguita nei confronti di persona non identificabile e dal raggiungimento in ogni caso dello scopo della notificazione "de qua" per effetto della costituzione in giudizio della società convenuta; il ricorso per cassazione, avente ad oggetto solo la prima delle suddette argomentazioni, è stato respinto nonostante la riconosciuta fondatezza delle censure formulate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)