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Sez. T, Ordinanza n. 287 del 07/01/2025 (Rv. 673709-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Contraddittorio endoprocedimentale - Nuove contestazioni successive alla notifica del p.v.c. - Termine ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2025-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673709-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di contraddittorio endoprocedimentale, la formulazione, da parte dell'Ufficio, di ulteriori rilievi o nuove contestazioni successivamente alla notifica del p.v.c., redatto a seguito di accesso, ispezione o verifica presso il contribuente e nel corso del contraddittorio instauratosi a seguito delle sue osservazioni, fa decorrere il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, a partire dal momento in cui ne viene data notizia al soggetto sottoposto a controllo e non dalla precedente data di consegna o notificazione del p.v.c., trattandosi di contestazioni non conosciute prima dal contribuente, anche se i fatti materiali posti alla base sono stati già rilevati in occasione della redazione del p.v.c. medesimo.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)