Sez. 5, Ordinanza n. 1310 del 01/04/1971 Cc. (dep. 05/07/1971) Rv. 118282 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATO DI CATTURA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - NECESSITA - SEMPLICE RICHIAMO DEGLI INDIZI - NULLITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - MANDATO DI CATTURA - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELLE FONTI DI PROVA - NECESSITA - SEMPLICE RICHIAMO DEGLI INDIZI - NULLITA.*
Il mandato di cattura deve essere motivato con la 'sommaria enunciazione dei motivi che ne hanno determinato la emissioné. E necessaria, quindi, l'indicazione delle fonti di prova e non e sufficiente il semplice richiamo agli indizi, senza ulteriore specificazione. La Mancanza del requisito della motivazione produce la nullita del mandato rilevabile in Sede di legittimita. (V 116017, anno 1970, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 265, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Legge 18/06/1955 num. 517 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)