Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9273 del 21/04/2011 (Rv. 617789 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Rapporto di parasubordinazione - Attività fornita nell'ambito di una gestione societaria - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
Le controversie inerenti un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora l'attività del collaboratore sia caratterizzata da prestazioni di natura prevalentemente personale; tale requisito manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione nel quale, però, l'attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto, poiché, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste - così come richiesto dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. - carattere prevalentemente personale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)