Sez. 3, Sentenza n. 7871 del 06/04/2011 (Rv. 616838 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Estinzione - Ragioni - Mancata riassunzione in sede di rinvio dalla Cassazione - Azione di recupero delle somme pagate dall'ingiunto - Modalità - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell'opposizione stessa, il diritto dell'ingiunto - che abbia nelle more pagato - a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione intentata dall'ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)