Sez. 5 - , Sentenza n. 15816 del 20/01/2020 Ud. (dep. 26/05/2020) Rv. 279417 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità Colposa - Verifica del nesso di causalità - Regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di causalità colposa, il giudice ha il dovere di verificare il nesso di causalità secondo le regole della sussunzione della causalità entro leggi scientifiche universali sufficientemente valide secondo il criterio di alta probabilità logica della spiegazione causale ipotizzata, ma non può usare, per validare la propria verifica, il canone logico del ragionevole dubbio, che, invece, si manifesta all'esito di tale verifica, come piano di sintesi logico-giuridica degli accertamenti di fatto già svolti, alla luce dell'art. 533 cod. proc. pen. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione di un ginecologo dal reato di omicidio colposo per una errata manovra di Kristeller, in cui il mancato superamento del ragionevole dubbio si fondava sulla impossibilità di ricostruire con certezza le cause della morte della neonata in conseguenza della soppressione e falsificazione della cartella clinica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)