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Sez. 1, Sentenza n. 3869 del 03/12/1968 (Rv. 337337 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO DELLA SPECIFICITA - LIMITI- GENERICO RICHIAMO DELLE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337337-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE D'APPELLO - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - OBBLIGO DELLA SPECIFICITA - LIMITI- GENERICO RICHIAMO DELLE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - INSUFFICIENZA.*

Per quanto ampia e comprensiva possa essere l'interpretazione da darsi all'art.342 cod.proc.civ., il quale dispone che l'atto di appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, e certo che lo Onere delle specificazioni, pur non dovendosi intendere in senso restrittivo, ne tanto meno formalistico, richiede pur sempre una delimitazione del campo del riesame (tantum devolutum quantum appellatum), nel senso che l'atto di appello deve indicare, sia pure in Forma succinta, il thema decidendum che si intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado, con la menzione, sia pure sommaria, delle censure che si rivolgono al primo giudice. A cio non si ottempera con il semplice e generico richiamo di tutte le deduzioni e conclusioni formulate in primo grado. (applicazione in tema di istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta, strumentale rispetto ad una domanda principale di merito espressamente rinunciata in primo grado istanza non riproposta con i motivi di appello, con i quali, peraltro, fu eccepito - e l'eccezione fu accolta - che la rinuncia alla domanda principale era da considerarsi invalida. (V. Sent. N. 1489-68, massima n.333150 n.2647-66, massima n.325088 n.195-66, massima n.320382).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)