Sez. 1, Sentenza n. 9840 del 20/09/1991 (Rv. 473956 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Coniugi separati - Accordi di contenuto patrimoniale - Efficacia - Previsione della loro operatività anche in regime di divorzio - Nullità - Casa familiare - Godimento - Inclusione - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione
Con riguardo agli accordi di contenuto patrimoniale fra coniugi separati, la nullità del patto, che ne preveda la persistente operatività anche in regime di divorzio (nullità derivante da illiceità della causa, alla stregua dei condizionamenti del patto stesso sulla libertà di difesa nel giudizio di divorzio, nonché della sua interferenza su decisioni collegate anche ad interessi di ordine generale), deve essere affermata pure in riferimento al godimento della casa familiare, senza che rilevi la circostanza che questa sia oggetto di comproprietà dei coniugi medesimi, sempre che si verta in tema di convenzione sui rapporti correlati al matrimonio e non di contratto modificativo dell'assetto dominicale (o costitutivo di diritti reali implicanti detto godimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)