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Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 16/05/1973 (Rv. 364093 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - CONDIZIONI - PROVA DI PREESISTENTE DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364093-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - CONDIZIONI - PROVA DI PREESISTENTE DIRITTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'art 389 cod proc civ - relativo alle domande conseguenti alla Cassazione della sentenza - non postula affatto che per ottenere la restituzione la parte debba dimostrare, con una delle azioni previste dal codice civile, che tale restituzione corrisponda ad un suo diritto preesistente alla sentenza cassata e da questa leso, poiche la predetta norma tende a ripristinare la situazione di fatto esistente prima di quella sentenza, illegittimamente modificata in base ad un titolo rescindibile e la cui rescissione opera ex tunc, di modo che attribuisce alla parte, che ha subito una modificazione dello stato di fatto, il diritto autonomo alla restituzione ed al ripristino. (nella specie, annullata dalla Corte di Cassazione la convalida di un sequestro giudiziario e respinta in Sede di rinvio la domanda del convenuto alla consegna del bene sequestrato perche non era stato dimostrato alcun diritto sul medesimo, la Corte di Cassazione ha ritenuto errata tale motivazione, mantenendo peraltro ferma la decisione in quanto il convenuto non aveva avuto il possesso o la detenzione del bene neppure prima della esecuzione del sequestro).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)