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Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

Testo in vigore al

Art. 23

1. La composizione del comitato amministratore del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private e' cosi' modificata:

  1. 1) sette rappresentanti dei lavoratori del settore;

  2. 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali due designati dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 24

1. La composizione del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione e' cosi' modificata:

  1. 1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore;

  2. 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.1

Art. 25

1. La composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara e' cosi' modificata:

  1. 1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: cinque per il personale marittimo (tecnico e amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico, due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca e uno per i dirigenti di mare e di terra;

  2. 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore, dei quali: due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca e uno per l'armamento minore;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 26

1. La composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea e' cosi' modificata:

  1. 1) otto rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: quattro piloti, due assistenti di volo e due motoristi;

  2. 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore;

  3. 3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Art. 27

1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e' composto dai seguenti membri:

  1. 1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il comitato;

  2. 2) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

  3. 3) cinque rappresentanti del clero, designati dalla federazione tra le associazioni del clero in Italia;

  4. 4) due rappresentanti delle confessioni religiose acattoliche, iscritti al Fondo, designati dagli organi esecutivi delle confessioni medesime su conforme parere del Ministro per l'interno.

2. I membri del comitato di vigilanza sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; essi durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV. Collegi dei sindaci e loro funzioni

Art. 29

1. Il collegio dei sindaci dell'istituto e' composto da tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da due funzionari del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata.

2. Per ciascun sindaco effettivo e' nominato un supplente nella persona di un funzionario avente qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

3. In caso di assenza o impedimento di uno dei sindaci effettivi del collegio, lo sostituisce il sindaco supplente; in caso di vacanza della carica di sindaco effettivo il sindaco supplente ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo titolare che deve essere disposta entro il termine di un mese.

4. Il collegio dei sindaci e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

5. Il presidente del collegio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro. Con lo stesso decreto e' designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

6. I componenti effettivi del collegio dei sindaci dello istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. I limiti numerici e di qualifica di cui alle tabelle G e Q annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento e' consentito con destinazione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Art. 30

1. Il collegio dei sindaci del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e' presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'istituto ed e' composto da due funzionari membri effettivi per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, dei quali uno di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata e l'altro di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

2. Per ciascuno dei predetti Ministeri e' nominato un sindaco supplente nella persona di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

3. I membri effettivi e supplenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 31

1. I collegi dei sindaci vigilano sulla legittimita' e sulla regolarita' contabile della gestione dell'istituto, secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo concomitante previsto dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, il collegio dei sindaci dell'istituto e' tenuto ad assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

3. Su designazione del presidente del collegio medesimo, assistono normalmente alle adunanze dei comitati preposti alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse amministrati dall'istituto - esclusi quelli per i quali sono costituiti, per legge, appositi collegi dei sindaci - almeno due sindaci, dei quali uno per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno per il Ministero del tesoro.

4. Il presidente puo', all'occorrenza scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

5. I sindaci che rappresentano il collegio nelle adunanze dei comitati speciali sono tenuti a riferire al collegio stesso sull'andamento delle gestioni e, qualora nell'attivita' dei comitati medesimi si delineino profili di illegittimita', sono tenuti a darne immediatamente comunicazione al presidente del collegio per le determinazioni di cui all'articolo seguente.

6. Alle adunanze del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti assiste il collegio costituito per il detto Fondo.

7. Il presidente ha facolta' di invitare alle riunioni collegiali i sindaci supplenti anche in presenza dei sindaci effettivi. In questo caso il sindaco supplente non ha diritto di voto.

8. I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'istituto, ne' ricevere incarichi di studi o di consulenza.

Art. 32

1. Il controllo concomitante dei sindaci e' esercitato mediante motivato parere sull'eventuale illegittimita' degli atti degli organi deliberanti dell'istituto.

2. Il parere e' assunto dal competente collegio dei sindaci con la partecipazione di tutti i componenti ed a maggioranza assoluta dei voti. I sindaci eventualmente dissenzienti possono chiedere che siano verbalizzati i motivi del loro dissenso.

3. In seconda convocazione e' sufficiente, per la validita' della seduta, la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti il collegio; per la validita' della deliberazione e' sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

4. Il sindaco che non puo' partecipare alla seduta e' tenuto a far pervenire preventivamente al presidente la comunicazione dei motivi dell'assenza; in sostituzione, del sindaco effettivo partecipa il sindaco supplente.

5. Qualora il collegio esami atti di competenza dei comitati speciali, puo' partecipare alla riunione collegiale, in luogo del sindaco effettivo, il sindaco supplente designato ad assistere normalmente alle adunanze del comitato interessato.

6. Il presidente del collegio deve notificare al presidente dell'organo deliberante il parere sulla illegittimita' della deliberazione entro il termine massimo di tre giorni dalla data in cui la stessa e' stata assunta.

7. Il presidente dell'organo interessato, entro i successivi tre giorni, deve fornire assicurazione scritta al presidente del collegio dei sindaci che sottoporra' la deliberazione al riesame dell'organo deliberante entro i successivi quindici giorni.

8. Qualora il presidente non fornisca detta assicurazione nel termine prescritto, il presidente del collegio dei sindaci e' tenuto a dare comunicazione, entro ventiquattro ore, del parere dei sindaci, corredato dai relativi atti, ai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ai fini delle determinazioni di competenza.

Capo V. Comitati regionali e comitati provinciali.

Art. 33

1. In ogni capoluogo di regione e' istituito un comitato regionale dell'istituto composto da:

  1. 1) nove rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

  2. 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro;

  3. 3) due rappresentanti del Ministero del lavoro e due rappresentanti del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

  4. 4) un dirigente dell'istituto con voto consultivo.

2. Il comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. I membri di cui ai numeri 1) e 2) sono nominati su designazione rispettivamente delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro piu' rappresentative. Il membro di cui al punto 4) e' designato dal direttore generale dell'istituto.

4. Il comitato, nella seduta di insediamento che deve essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, elegge il presidente tra i membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i membri rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.

5. Spetta al comitato regionale decidere in seconda e definitiva istanza i ricorsi avverso le decisioni dei comitati provinciali, compresi nella regione, concernenti le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la pensione sociale e le prestazioni a carico della "Mutualita' pensioni".24

Art. 34

1. Presso ogni sede provinciale dell'istituto e' istituito un comitato composto da:

  1. 1) quindici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

  2. 2) sei rappresentanti dei datori di lavoro;

  3. 3) quattro rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e coloni;

  4. 4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale puo' farsi rappresentare, in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

  5. 5) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro od un funzionario dell'ufficio dallo stesso designato, di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata;

  6. 6) il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato od un funzionario del medesimo ufficio, dallo stesso designato;

  7. 7) il direttore della sede provinciale dell'istituto.

2. Il comitato, nella seduta di insediamento, che deve essere convocata dal membro piu' anziano di eta' entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione del comitato medesimo nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nomina nel proprio seno il presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed un vice presidente tra i rappresentanti dei datori di lavoro. Le nomine anzidette sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il comitato. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza di voti.

3. Il presidente puo' delegare al vice presidente particolari funzioni inerenti alla sua carica; in caso di assenza o impedimento, l'esercizio delle funzioni del presidente e' assunto dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'esercizio delle funzioni vicarie e' assunto dal membro del comitato piu' anziano di eta'.

4. In caso di successiva vacanza delle cariche anzidette il comitato delibera la sostituzione con le modalita' ed alle condizioni fissate al secondo comma. Il comitato e' convocato per la sostituzione del presidente entro un mese dalla data in cui la vacanza della carica si e' determinata.24

Art. 35

1. Il comitato provinciale dell'istituto e' costituito con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Ai fini delle nomine, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede - sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente nonche' dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo e' preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali - alla ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo tra i settori economici interessati all'attivita' dell'istituto e in particolare alle funzioni dei comitati provinciali, tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

  1. 1) alla importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive nella provincia;

  2. 2) alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

  3. 3) al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto.

3. I membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del precedente articolo sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia.

4. Il decreto di costituzione del comitato provinciale e' pubblicato nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 36

1. Il comitato provinciale ha i seguenti compiti:

  1. 1) decide in prima istanza i ricorsi di cui al titolo III del presente decreto;

  2. 2) si pronuncia sugli eventuali problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti i trattamenti gestiti dall'istituto entro la circoscrizione provinciale; esamina, in particolare, la situazione socio-economica della provincia ai fini dell'istruttoria e dell'adozione dei provvedimenti in materia di invalidita' pensionabile ed avanza proposte al consiglio di amministrazione ed agli organi competenti a decidere i ricorsi nell'anzidetta materia;

  3. 3) delibera sulle domande di composizione, in via amministrativa, delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento degli obblighi assicurativi, secondo criteri, limiti e direttive stabiliti dal consiglio di amministrazione;

  4. 4) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, i provvedimenti piu' idonei per coordinare, nell'ambito della provincia, l'attivita' della sede dell'istituto con quella degli altri enti pubblici operanti nel settore della previdenza e assistenza sociale e per la comune utilizzazione e l'eventuale istituzione in comune di uffici locali e attrezzature tecnico-sanitarie al fine di rendere i vari servizi piu' aderenti alle esigenze locali e di contenerne gli oneri di gestione;

  5. 5) propone, o adotta nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti, le procedure piu' idonee a coordinare, nell'ambito della circoscrizione territoriale, l'attivita' della sede dell'istituto con quella delle organizzazioni sindacali e degli istituti di patronato e assistenza sociale, dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sue sezioni zonali, comunali e frazionali, dell'ufficio provinciale per i contributi agricoli unificati, dei comitati provinciali per la compilazione degli elenchi degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, soggetti all'obbligo delle assicurazioni gestite dall'istituto, e in genere con l'attivita' delle istituzioni locali di mutualita', di previdenza e di assistenza;

  6. 6) studia e suggerisce ai competenti organi, in relazione alle esigenze locali, le provvidenze adatte a disciplinare la prevenzione e la cura dell'invalidita', a intensificare l'efficienza dell'attivita' assistenziale degli uffici dipendenti dalla sede ed a collaborare, nell'interesse delle assicurazioni sociali, all'opera di profilassi contro le malattie sociali;

  7. 7) promuove le assicurazioni facoltative e favorisce le iniziative delle organizzazioni sindacali nel campo della previdenza sociale;

  8. 8) esprime parere circa l'adozione di tabelle di salari medi e di quelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

  9. 9) suggerisce norme adatte per rendere i servizi delle assicurazioni sociali aderenti alle contingenze locali;

  10. 10) formula proposte per la diffusione delle assicurazioni sociali, e per promuovere lo spirito della previdenza nel campo scolastico e culturale;

  11. 11) formula proposte al consiglio di amministrazione, intese a migliorare l'efficienza organizzativa e funzionale della sede provinciale dell'istituto;

  12. 12) attua ogni altro compito che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

2. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' chiedere ai comitati di compiere studi e di esprimere pareri su determinati argomenti che interessino la sfera di attivita' dell'istituto.

Art. 37

1. I comitati regionali e quelli provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione, una o piu' commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale e' costituita.

2. Per l'istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del lavoratori autonomi, la commissione e' integrata da uno dei rappresentanti dei predetti lavoratori nel comitato provinciale, qualora non ne faccia gia' parte istituzionalmente.

3. Il comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che e' ad esso riservata, puo' svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione.

Titolo II. Norme generali sugli organi

Art. 38

1. Le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza, per la nomina dei rappresentanti di categoria, nel termine, non inferiore a trenta giorni, ad esse assegnato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, per gli organi centrali e regionali, e dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, per i comitati provinciali.

2. Qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto, l'autorita' statale competente si sostituisce all'organizzazione inadempiente.

Art. 39

1. Gli organi di amministrazione disciplinati dalle norme del presente decreto - intendendosi per tali anche i comitati centrali speciali, i comitati regionali e quelli provinciali - sono convocati con la periodicita' stabilita dal consiglio di amministrazione nel regolamento di cui al punto 5) del precedente art. 4 e quando i rispettivi presidenti lo ritengano necessario.

2. Salve le difformi espresse disposizioni del presente decreto, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo devono essere convocati di norma ad intervalli non superiori, rispettivamente, a un mese ed a quindici giorni; i comitati speciali, i comitati regionali e quelli provinciali ad intervalli non superiori a un mese.

3. Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo, i comitati speciali e quelli regionali e provinciali devono essere convocati, in via straordinaria, quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al presidente dei singoli organi, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei rispettivi componenti o dal collegio dei sindaci; il comitato esecutivo ed i comitati speciali devono essere convocati in via straordinaria anche su motivata deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 40

1. L'avviso di convocazione delle adunanze deve essere spedito, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno e nei termini e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al punto 5) dell'art. 4, sia ai componenti dei singoli organi sia ai membri effettivi e supplenti dei competenti collegi dei sindaci.

2. L'avviso deve essere comunque spedito ordinariamente non meno di otto giorni prima e, in caso di urgenza, non meno di tre giorni prima delle adunanze.

3. Per i singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sara' preventivamente distribuita ai componenti gli organi ed ai sindaci una memoria illustrativa, contenente i necessari elementi di valutazione.

4. Nel corso della seduta, ogni organo puo' pronunciarsi a maggioranza assoluta sulla presa in considerazione o meno di argomenti proposti da singoli membri o da gruppi di essi, salva la facolta' del presidente di pori all'ordine del giorno quando lo ritenga necessario secondo un criterio di organicita' dei lavori.

5. Ciascun organo puo' deliberare, con la maggioranza dei 2/5 dei voti dei presenti, che l'argomento sia posto all'ordine del giorno entro un determinato termine quando ricorrano motivi di urgenza da indicarsi espressamente.

Art. 41

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto o da altre disposizioni di legge, per la validita' delle adunanze di tutti gli organi di gestione centrali e periferici dell'istituto, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti i singoli organi con voto deliberativo; per la validita' delle deliberazioni, e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.

2. Alle adunanze degli organi centrali deve comunque partecipare il direttore generale dell'istituto o chi ne fa le veci; il voto consultivo deve risultare dal verbale.

3. Dal verbale delle adunanze del comitato regionale deve risultare il voto consultivo del rappresentante dell'istituto.

Art. 42

1. I membri degli organi di gestione debbono essere dichiarati decaduti dalla carica qualora, per piu' di tre volte consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle adunanze dell'organo di cui fanno parte.

2. I membri del collegio dei sindaci debbono essere dichiarati decaduti qualora si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare a piu' di tre riunioni del collegio medesimo nel corso di un esercizio, oppure qualora si astengano dall'assistere, senza giustificato motivo e per piu' di tre sedute, alle adunanze degli organi alle quali sono tenuti a presenziare a norma dell'art. 31 del presente decreto.

3. La decadenza e' pronunciata da chi e' competente alla nomina, su proposta motivata dell'organo al quale il membro appartiene - che e' tenuto a contestare preventivamente all'interessato le assenze, per le eventuali giustificazioni da presentare nel termine di quindici giorni - e previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate all'organo medesimo.

4. Le dimissioni debbono essere rassegnate con atto scritto secondo le norme sulla competenza alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate all'organo di cui il dimissionario e' membro. Esse diventano operanti dalla data dell'accettazione.

Art. 43

1. Al presidente dell'istituto, ai vice presidenti ed ai componenti il consiglio di amministrazione, i collegi dei sindaci e gli altri organi centrali, regionali e provinciali sono dovuti, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, emolumenti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

2. L'indennita' di carica al presidente dell'istituto e' determinata in misura che tenga conto delle funzioni inerenti alla carica in relazione al complesso ordinamento dell'istituto medesimo.

3. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo e' corrisposta una indennita' fissa, oltre alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese per la partecipazione a ciascuna seduta, nelle misure stabilite a norma del primo comma. Tale indennita' e' maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni che sono chiamati a svolgere normalmente.

4. Una indennita' fissa e la medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze degli organi di amministrazione dell'istituto spettano anche al presidente ed agli altri componenti i collegi dei sindaci.

5. Ai titolari delle cariche di cui al primo comma e' corrisposto un trattamento di missione quando, per l'esercizio delle funzioni inerenti alle rispettive cariche, debbano recarsi fuori della loro residenza. Tale trattamento e' stabilito, quanto alla forma, alle condizioni ed alla misura, con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

6. La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa ai Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere approvata o restituita con motivati rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui e' pervenuta ai Ministeri medesimi.

7. Qualora entro il termine stabilito al precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato all'istituto rilievi in ordine alla deliberazione, la stessa diventa esecutiva.