Sez. 2, Sentenza n. 4735 del 16/03/1999 Ud. (dep. 14/04/1999) Rv. 212982 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Accoglimento dell'impugnazione del p.m. sulla misura della pena - Condanna alle spese dell'imputato la cui posizione sia rimasta invariata per la concessione d'ufficio delle attenuanti generiche - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE
L'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello quando, ancorché sia stato accolto il gravame del pubblico ministero in ordine al trattamento sanzionatorio, la pena inflitta sia rimasta comunque invariata per la concessione d'ufficio delle attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)