Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni
Testo in vigore al
Codice postale e delle telecomunicazioni
CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.
Art. 1
1. Appartengono esclusivamente allo Stato, nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, nei limiti previsti dalla legge.
2. Servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
3. i servizi di trasporto di pacchi e colli;
4. i servizi di telecomunicazioni (telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche).33
Art. 2
1. Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale e di telecomunicazioni, nel Regno, rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni; nelle Colonie e nei Possedimenti, in quella, rispettivamente, del Ministero delle colonie e del Ministero degli affari esteri.
Art. 3
1. Le attribuzioni spettanti al Ministero delle comunicazioni sono esercitate, per i servizi postali, telegrafici e radioelettrici, dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per i servizi telefonici dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un Consiglio di amministrazione. Il parere del Consiglio e' obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nella presente legge, sia anche negli altri previsti nel R. decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520.
Art. 4
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' costituita:
1) da una Direzione generale;
2) da Direzioni compartimentali o provinciali;
3) da Circoli di costruzioni e di manutenzione delle linee telegrafiche.
2. I servizi sono esercitati da:
3. Uffici principali;
4. Ricevitorie;
5. Agenzie;
6. Collettorie.
Art. 5
1. Ai servizi previsti dalla presente legge l'Amministrazione puo' provvedere anche mediante concesioni.
Art. 6
1. Il Governo del Re puo', per grave necessita' pubblica, sospendere o limitare i servizi ed assumere quelli dati in concessione.
2. Puo' altresi' sospendere o limitare la costruzione e il commercio del materiale radioelettrico:
3. Il provvedimento e' emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 7
1. L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilita' pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge.
2. La stessa norma e' applicabile ai concessionari dei servizi stessi.
Art. 8
1. Salva la competenza del Ministro per le comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i Servizi postali e' di telecomunicazione, per l'interno, sono stabilite con decreto Reale, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per, le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. Nella stessa forma sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.
Art. 9
1. Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.
Art. 10
1. Il Ministro per le comunicazioni, indipendentemente dalle norme della Convenzione postale universale, della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e degli accordi internazionali, ha la facolta' di stipulare-particolari convenzioni con Amministrazioni estere, per regolare, nella interesse comune, i servizi previsti dalla presente legge.
Art. 11
1. E' vietato alle persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione di dare a terzi informazioni scritte o verbali relative ad operazioni richieste od eseguite.
Art. 12
1. Nessuno puo' prendere visione od ottenere copia di telegrammi o di altra corrispondenza, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro legali rappresentanti.
2. La pubblica Autorita', nei casi e nei, modi previsti dalla legge, ha facolta' di prendere visione, avere copia e procedere al sequestro della corrispondenza.
Art. 13
1. Non sono ammesse le corrispondenze postali e telegrafiche che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato, recare danno alle persone o alle cose, che siano contrarie al buon costume, che siano atte ad agevolare o occultare la consumazione di un reato o che costituiscano esse stesse un reato, anche se punibile a querela, istanza o richiesta.
2. Non sono ammesse altresi' le corrispondenze postali e telegrafiche contenenti parole ingiuriose o scurrili o frasi denigratorie, tanto se rivolte al destinatario quanto se riferite ad altri.
3. Salvo quanto disposto dal successivo settimo comma, l'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o nell'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui ai precedenti commi, invia la corrispondenza stessa al Pretore chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilita' della corrispondenza medesima. La stessa norma si applica alle corrispondenze telegrafiche ed alle altre corrispondenze di cui al settimo comma nelle quali si riscontrino gli elementi di cui al primo comma.
4. Il Pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro ventiquattro ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
5. Il decreto del Pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.
6. Avverso il decreto del Pretore il mittente puo' pro porre reclamo al Tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il Pubblico ministero e previe le deduzioni scritte dell'ufficio postale o telegrafico.
7. Il mittente di un telegramma nel quale si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma deve essere Invitato ad eliminare le espressioni non ammesse. Analogo invito deve essere rivolto ai mittenti di corrispondenze presentate allo sportello quando sui loro involucri o nel loro contenuto, se trattasi di corrispondenze aperte che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, l'ufficio postale riscontri gli elementi di cui al secondo comma.
8. In caso di rifiuto ad ottemperare all'invito, si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto.31
Art. 14
1. Le persone addette ai servizi postali e di telecomunicazione, anche se dati in concessione, sono considerate, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 858 del Codice penale.
Art. 15
1. Chiunque esplichi attivita' che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi inerenti e' punito a' sensi dell'art. 635, n. 3, del Codice penale,
Art. 16
1. Alle contravvenzioni alle leggi postali non si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernenti violazioni alle leggi finanziarie relative a tributi dello Stato, e la cognizione di esse spetta in ogni caso all'Autorita' giudiziaria.
2. Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda e' ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.
3. La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta esclusivamente all'Amministrazione postale.