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Quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei conti annuali e della relazione sulla gestione, i metodi di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare alla società per azioni ed alla società a responsabilità limitata, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che per detti tipi di società si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che l'attività di tali società si estende spesso oltre i limiti del territorio nazionale e che esse offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale; che peraltro la necessità e l'urgenza di tale coordinamento sono state riconosciute e ribadite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 68/151/CEE [3];

considerando che è inoltre necessario che nella Comunità si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime quanto all'estensione delle informazioni finanziarie che devono essere fornite al pubblico da parte di società concorrenti;

considerando che i conti annuali devono fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società; che a tal fine è necessario prevedere schemi vincolanti per la redazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e stabilire il contenuto minimo dell'allegato e della relazione sulla gestione; che però si possono concedere a talune società determinate deroghe in considerazione della loro scarsa importanza economica e sociale;

considerando che si devono coordinare i vari metodi di valutazione in modo da garantire la possibilità di confronto e l'equivalenza delle informazioni contenute nei conti annuali;

considerando che i conti annuali di tutte le società cui si applica la presente direttiva devono formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 68/151/CEE; che però, anche in questo campo, si possono concedere determinate deroghe a società di piccole e medie dimensioni;

considerando che i conti annuali devono essere controllati da persone abilitate, le cui qualifiche minime formeranno oggetto d'ulteriore coordinamento, e che solo le piccole società possono essere esonerate da quest'obbligo di controllo;

considerando che, quando una società fa parte di un gruppo, è auspicabile che siano pubblicati i conti del gruppo che diano un quadro fedele delle attività del gruppo nel suo complesso; che però, fintanto che non sarà entrata in vigore una direttiva del Consiglio concernente i conti consolidati, è necessario prevedere deroghe ad alcune disposizioni della presente direttiva;

considerando che, per ovviare alle difficoltà risultanti dallo stato attuale delle legislazioni di taluni Stati membri, il lasso di tempo concesso per l'applicazione di alcune disposizioni della presente direttiva deve essere più lungo di quello generalmente previsto a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von Dohnanyi [1] GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 38. [2] GU n. C 39 del 7. 6. 1973, pag. 31. [3] GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8. [4] GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1. [5] GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4. --------------------------------------------------