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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6897 del 11/03/2021 (Rv. 660786 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Limiti fissati dall’art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003 – Osservanza in relazione alla destinazione potenziale degli edifici esposti al campo – Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660786-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

I limiti di esposizione agli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300GHz, disciplinati dall'art. 3 del d.P.C.M. 8 luglio 2003, vanno rispettati a prescindere dall'attuale e concreta adibizione degli edifici interessati dall'esposizione medesima, nonché delle loro pertinenze esterne fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i lastrici solari), ad usi che determinino una permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, essendo al contrario sufficiente, in ragione del principio di precauzione di matrice comunitaria, la loro potenziale destinazione a siffatti usi.

Riferimenti normativi: DPCM 08/07/2003 art. 1, DPCM 08/07/2003 art. 3, DPCM 08/07/2003 art. 4, Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 22/02/2001 num. 36 art. 1, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)