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Sez. 3, Sentenza n. 18736 del 09/12/2003 (Rv. 568729 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Rapporto di procacciatore d'affari - Elementi differenziali - Applicabilità in via analogica delle norme sull'agenzia - Ammissibilità - Riscossioni - Acquisto della proprietà in capo al procacciatore con obbligo di ritrasferimento al preponente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568729-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il procacciatore d'affari è colui che raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale; per la disciplina del rapporto può farsi ricorso in via analogica alla disciplina sul contratto di agenzia, cosicché, se il procacciatore è munito di rappresentanza, il contratto stipulato produce i suoi effetti direttamente tra il preponente e il soggetto che ha contrattato con il procacciatore, mentre le riscossioni effettuate per conto del preponente sono regolate secondo le norme del mandato con rappresentanza, e quindi l'acquisto della proprietà della somma si produrrà in capo al procacciatore, che avrà poi l'obbligo di ritrasferirla al preponente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 1388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)