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Sez. 1, Sentenza n. 11863 del 12/10/1995 Ud. (dep. 04/12/1995) Rv. 203245 - 01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dello accattonaggio | Mendicità - Mendicante in stato di bisogno - Stato di necessità - Riconoscibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203245-01

Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dello accattonaggio

Lo stato di necessità non può essere riconosciuto al mendicante che si trovi in ristrettezze economiche, perché la possibilità di ricorrere all'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti ne esclude la sussistenza, in quanto fa venir meno gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona. (V. Corte Costituzionale, 28 dicembre 1995 n. 519, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 670, comma primo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 670 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)