Sez. L, Sentenza n. 3428 del 22/05/1986 (Rv. 446388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PEREQUAZIONE AUTOMATICA - CRITERI.*
Le pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria hanno, nel nostro ordinamento, uguale natura previdenziale e non vi è alcuna possibilità di distinguere nell'ambito di esse, in ragione dell'importo originario della loro liquidazione, tra pensioni d'importo superiore al trattamento minimo e pensioni d'importo integrato a tale trattamento. Conseguentemente, ai fini della applicabilità della disciplina della perequazione automatica prevista dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160, deve farsi riferimento all'importo della pensione al momento di applicazione di detta norma e non già all'importo originario della pensione stessa. (V 859/85, mass n 439041; (V 2573/84, mass n 434590).*
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 9 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)