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Sez. L, Ordinanza n. 26320 del 09/10/2024 (Rv. 672588-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Accordo per la riduzione della retribuzione - Condizioni ex art. 2103 c.c. come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Osservanza - In tutte le ipotesi di accordo riduttivo - Necessità.
Stato
decisa il 2024-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2103 c.c., come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo la quale accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento.

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 3 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)