Sez. 5, Sentenza n. 2535 del 05/12/1984 Ud. (dep. 19/03/1985) Rv. 168344 - 01
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - DISCIPLINA NORMATIVA - TIPO DI BASTONE, PORTATO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, CONSIDERATO ARMA - FATTISPECIE: AGGRAVANTE RELATIVA AL REATO DI LESIONI VOLONTARIE LIEVI.*
ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - DISCIPLINA NORMATIVA - TIPO DI BASTONE, PORTATO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, CONSIDERATO ARMA - FATTISPECIE: AGGRAVANTE RELATIVA AL REATO DI LESIONI VOLONTARIE LIEVI.*
Il secondo comma dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 ha dilatato, rispetto alla casistica contenuta nell'art. 42 del testo unico delle leggi di P.S., il concetto delle armi improprie, includendo nella categoria strumenti ed oggetti che, pur diversi da quelli da punta e da taglio, siano ritenuti chiaramente utilizzabili per l'offesa della persona con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali essi sono portati. Pertanto anche un bastone (nella specie un comune manico di scopa), munito di una punta acuminata, costituita da una vite infissavi trasversalmente e sporgente dai due lati, in particolare dalla parte della impanatura per circa un centimetro e mezzo, utilizzato in un contesto aggressivo al fine di percuotere e, quindi, senza giustificato motivo, diventa uno strumento atto ad offendere e deve, conseguentemente, considerarsi arma. (fattispecie relativa a ritenuta applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio del reato di lesioni volontarie lievi). (Conf mass n 141972).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)