Sez. 1, Sentenza n. 2311 del 06/06/1977 (Rv. 386013 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ESATTORIA E TESORERIA DEL COMUNE - ISTITUTO BANCARIO GESTORE DEL SERVIZIO - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - PERSISTENZA DELLA GESTIONE DI FATTO - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - ESATTORIA E TESORERIA DEL COMUNE - ISTITUTO BANCARIO GESTORE DEL SERVIZIO - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - PERSISTENZA DELLA GESTIONE DI FATTO - IRRILEVANZA.*
E ineleggibile alla carica di consigliere comunale il dipendente di un istituto bancario gestore del servizio di esattoria e tesoreria del comune, come tale soggetto alla vigilanza (da intendere nel senso di facolta di controllo e ispettiva) del comune stesso. L'ineleggibilita sussiste ancorche l'istituto bancario gestisca il servizio suddetto soltanto di fatto, essendo stata emessa dal giudice amministrativo una sentenza di annullamento della deliberazione comunale di affidamento del servizio stesso, ma non essendo stato questo affidato ancora ad altro istituto. (V 1591/73, mass n 364424).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)