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Sez. 1, Sentenza n. 5298 del 15/05/1995 (Rv. 492260 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Inventario - Redazione - Equipollenti - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492260-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE

Nella procedura di amministrazione controllata, l'inventario redatto dal commissario giudiziale costituisce uno strumento indispensabile della procedura, nonché il presupposto necessario del giudizio prognostico che il commissario stesso è chiamato ad esprimere nella relazione per l'adunanza dei creditori, prevista dagli artt. 172 e 188 della legge fallimentare. Ne consegue che detto inventario costituisce un autonomo e specifico compito del commissario, il quale non può ritenersi adempiuto in relazione all'inventario allegato dall'imprenditore alla domanda di ammissione, né surrogato dalla menzionata relazione per l'adunanza dei creditori, che, quand'anche faccia riferimento ad attività e passività, è prevista per differenti finalità.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 172, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 172, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)