Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 270 del 12/01/2015 (Rv. 634013 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Obbligazioni degli enti pubblici Domanda di pagamento - Sede della tesoreria - "Forum destinatae solutionis" - Inderogabilità - Esclusione - Applicabilità dei fori alternativi ex artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)
Nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)