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Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 04/05/1995 Ud. (dep. 27/06/1995) Rv. 201920 - 01

Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere | Accertamento tecnico disposto dal P.M. senza riserva di incidente probatorio da parte dell'indagato - Atto qualificato come accertamento non ripetibile e conseguentemente inserito nel fascicolo per il dibattimento - Legittimità - Utilizzazione per la decisione - Legittimità - Rilevabilità in grado di appello di vizi attinenti l'avviso al difensore e agli indagati per l'espletamento dell'accertamento stesso - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: accertamenti tecnici chimico balistici.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201920-01

Indagini preliminari - Attività del Pubblico Ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - In genere

Un atto qualificato come "accertamento tecnico non ripetibile" trova disciplina nell'art. 360 cod. proc. pen. e, in assenza della riserva dell'indagato, di promuovere incidente probatorio, prevista dal quarto comma di detto articolo, deve essere inserito nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 lett. c) cod. proc. pen.. Da tale inserimento dovuto, deriva la utilizzabilità dell'atto a norma dell'art. 511 comma primo cod. proc. pen., e ciò - ove l'atto consista in una relazione tecnica - indipendentemente dall'audizione in udienza dell'estensore della relazione, richiesta dagli artt. 511 comma terzo e 501 cod. proc. pen. per la perizia, o per la consulenza del Pubblico Ministero svolta al di fuori della specifica procedura prevista dal citato articolo 360. (Nella fattispecie si trattava di accertamenti tecnici chimico- balistici disposti dal P.M. nel corso delle indagini preliminari e, al difensore ed agli indagati, non era stato dato avviso dell'incarico al consulente. Al riguardo la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che la Corte di Appello aveva correttamente escluso la rilevabilità in quella fase, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. dei vizi attinenti l'avviso al difensore ed agli indagati previsto dall'art. 360 comma primo, cod. proc. pen., trattandosi di nullità di ordine generale rientrante nella previsione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. verificatasi nella fase delle indagini preliminari e non dedotta nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)