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Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 05)

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Quantificazione della rendita - Finalità e modalità - Coefficiente di capitalizzazione - Requisiti - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE - In genere.
Stato
decisa il 2022-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666111-05

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in

funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di un coefficiente avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056 com. 1, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46 com. 2 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)