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Sez. 2, Sentenza n. 8250 del 06/04/2009 (Rv. 607646 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Termine per l'adempimento - Valutazione della congruità - Interesse del creditore alla prestazione - Commisurazione che tenga conto della preparazione all'adempimento - Necessità - Fattispecie in tema di sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..
Stato
decisa il 2009-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607646-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE

In materia di diffida ad adempiere, il giudizio sulla congruità del termine di quindici giorni previsto dall'art. 1454 cod. civ. non può essere unilaterale ed avere ad oggetto esclusivamente la situazione del debitore, ma deve prendere in considerazione anche l'interesse del creditore all'adempimento ed il sacrificio che egli sopporta per l'attesa della prestazione; ne consegue che la valutazione di adeguatezza va commisurata - tutte le volte in cui l'obbligazione del debitore sia divenuta attuale già prima della diffida - non rispetto all'intera preparazione all'adempimento, ma soltanto rispetto al completamento di quella preparazione che si presume in gran parte compiuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che - essendo passata in giudicato una sentenza di cui all'art. 2932 cod. civ. che subordinava l'effetto traslativo della compravendita al pagamento del residuo prezzo - aveva ritenuto incongruo il termine di quindici giorni concesso al debitore, non considerando che la diffida ad adempiere era stata notificata dal creditore oltre quattro mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, e che nel frattempo il debitore aveva il dovere di attivarsi nella preparazione dell'adempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)