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Sez. 3, Sentenza n. 26908 del 22/04/2004 Ud. (dep. 16/06/2004) Rv. 229298 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Potere discrezionale del giudice - Criteri - Valutazione ex art. 133 cod. pen. - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229298-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. (Nel caso di specie, in riferimento ad un omicidio colposo per violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, la S.C. ha ritenuto motivata e logica l'argomentazione del giudice di merito che, esercitando la valutazione discrezionale per determinare il concreto disvalore del fatto, aveva attribuito scarso rilievo - ai fini della comparazione globale di cui all'art. 69 cod.pen. - all'avvenuto risarcimento del danno, in quanto corrisposto non dall'imputato, ma dalla compagnia assicuratrice della responsabilità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)