diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 21025 del 24/07/2025 (Rv. 676115-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica di atti tributari - Variazione della residenza anagrafica del contribuente - Opponibilità all'Ente impositore - Decorso di sessanta giorni dall'iscrizione nei registri comunali - Sufficienza - Comunicazione all'Ufficio - Irrilevanza. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - VARIAZIONI E MODIFICAZIONI DELL'INDIRIZZO - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676115-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)