Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 444 del 1991
Massime (1)
Massima n. 17692
- Tributi in genere
- Imposte doganali
- Rimborso delle imposte indebitamente versate
- Previsione di un termine di decadenza quinquennale
- Prevista applicabilità di tale termine anche alle domande di rimborso presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge che lo prevede
- Conseguente denunciata deroga al principio della prescrizione decennale, con incidenza sul diritto di difesa
- Manifesta inammissibilità della questione, per il riconosciuto contrasto della norma impugnata col diritto comunitario.
Leggi la massima
Nei procedimenti civili, promossi - come nella specie - prima dell'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, difetta di rilevanza - data la immediata efficacia dell'ordinamento comunitario nel diritto interno - la questione di legittimità costituzionale sollevata (come anche nel caso di specie) nei confronti dell'art. 29, primo comma, della stessa legge, secondo il quale il termine quinquennale di decadenza di cui al'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, è opponibile, indifferentemente, a tutte le domande ed azioni per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali. Secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, un'applicazione retroattiva di tale disposizione contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. (Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - Sulla disapplicabilità nel giudizio innanzi al giudice ordinario della norma di diritto interno contrastante con il diritto comunitario, e la conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle relative questioni di legittimità costituzionale: S. nn. 170/1984, 113/1985, 389/1989, nonché da ultimo, 168/1991.
Norme impugnate
- art. 29 legge 27 dicembre 1990, n. 428
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991 - emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci, indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto riscosso in relazione ad operazioni doganali;
punto 2
Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee;
che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113 del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da ultimo la sentenza n. 168 del 1991);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze