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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del 21/02/2023 (Rv. 666981 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Clausola penale - Pattuizione di interessi moratori - Diversità di funzioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse - Esclusione - "Reductio ad equitatem"- Ammissibilità - Criteri.
Stato
decisa il 2023-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666981-02

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Cod. Civ. art. 1384, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)