Sez. 2, Sentenza n. 11816 del 30/10/1992 (Rv. 479239 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere | Preliminare di vendita di un terreno - Clausola prevedente la risoluzione del contratto in caso di mancata approvazione di un progetto di edificazione - Condizione unilaterale - Configurabilità - Esclusione.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere
Con riguardo al preliminare di vendita di un terreno, la clausola che ne preveda la risoluzione, in caso di mancata approvazione di un progetto di edificazione, non è qualificabile come condizione cosiddetta unilaterale, implicante la possibilità per il promissario di reclamare la stipulazione del definitivo indipendentemente dal suo verificarsi, in relazione al solo interesse del promissario medesimo rispetto all'evento, atteso che la suddetta condizione unilaterale esige una specifica ed inequivoca pattuizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)