Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2203 del 30/01/2018 (Rv. 647106 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Notifica dell'atto di accertamento - Omissione - Piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente - Invalidità dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La notificazione dell'atto impositivo non è un requisito di validità, ma solo una condizione integrativa dell'efficacia dello stesso, sicché l'inesistenza della notifica non determina in via automatica anche quella dell'atto, se di questo il contribuente ha avuto piena conoscenza entro i termini decadenziali di legge. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata - che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio per maggior reddito di partecipazione a causa dell'omessa notifica alla società dell'avviso ad essa relativo - in ragione dell'allegazione dell'avviso di accertamento nei confronti della società agli atti di imputazione notificati ai soci).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)