Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000 (Rv. 532974 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Violazione obblighi professionali - Condotta negligente - Conseguenze - azione di responsabilità - Sussistenza del danno - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE
L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell'accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)