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Sez. 1, Sentenza n. 3810 del 09/11/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 218167 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Inutile decorso del termine previsto dall'art. 27, comma 1, cod. proc. pen. - Effetti - Inefficacia del provvedimento coercitivo disposto dal giudice incompetente - Sussistenza - Invalidità della misura successivamente applicata dal giudice competente - Esclusione - Azionabilità del diritto alla riparazione all'ingiusta detenzione per la privazione della libertà sofferta tra la scadenza del termine e l'adozione della seconda ordinanza coercitiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218167-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

L'inutile decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. non determina - oltre all'inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente - alcun effetto sulla validità della misura autonomamente applicata con successivo intervento del giudice competente nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 dello stesso codice, fermo restando che, qualora non vi sia stata soluzione di continuità nella privazione della libertà personale tra lo spirare di quel termine e l'emissione della seconda ordinanza coercitiva, può essere attivata dalla persona sottoposta alla custodia cautelare, in relazione al periodo intercorso tra la perdita di efficacia della prima misura e l'emissione della seconda, la procedura stabilita dall'art. 314 cod. proc. pen. ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)