TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA EUROPEA
Testo in vigore al
Capo 1
Unione doganale
Sezione prima
Abolizione dei dazi doganali fra gli Stati membri
Art. 12
Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.
Art. 13
1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.
2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.
Art. 14
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957.
2. Il ritmo delle riduzioni è determinato come segue:
a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato;
b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;
c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3.
Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10 %.
Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual è definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10 %, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5 % del dazio di base.
Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30 %, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10 % del dazio di base.
4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.
5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
6.
Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:
- almeno il 25 % del dazio di base, al termine della prima tappa;
- almeno il 50 % del dazio di base, al termine della seconda tappa.
La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
Art. 15
1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del setttore interessato.
La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.
Art. 16
Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
Art. 17
1.
Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.
Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10 % dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 14.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.
3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95.
4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreché lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato.
Sezione seconda
Fissazione della tariffa doganale comune
Art. 18
Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.
Art. 19
1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.
2.
I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.
Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10 %. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato testé definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10 %. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre il 10 %, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10 %.
Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco. A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.
3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:
a) 3 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B.
b) 10 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C.
c) 15 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D.
d) 25 % per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3 %, tale dazio è portato al 12 % per il calcolo della media aritmetica.
4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'articolo 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente trattato.
Art. 20
I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2 % del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956.
La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.
Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.
Art. 21
1. Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.
Art. 22
La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'articolo 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.
Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.
Art. 23
1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalità seguenti:
a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'antrata in vigore del trattato;
b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30 % lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;
c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30 % alla fine della seconda tappa;
d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.
2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.
3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.
Art. 24
Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23.
Art. 25
1.
Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.
Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
2.
Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.
3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
4. La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.
Art. 26
La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.
L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5 % del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.
Art. 27
Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.
Art. 28
Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 29
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:
a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.
Capo 2
Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri
Art. 30
Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Art. 31
Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.
Art. 32
Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.
Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui si seguito definite.