diritto.io

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

Testo in vigore al

Capo I. Degli Ordini e dei Collegi provinciali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Vista la legge 10 luglio 1910, n. 455;
Visto il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184;
Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di stato, Ministro per l'interno e Ministro ad interim per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;
HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

1. In ogni provincia, sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti ed i Collegi delle ostetriche. Se il numero dei sanitari residenti nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali e gli Ordini o Collegi interessati, puo' disporre che un Ordine o un Collegio abbia per circoscrizione due o piu' provincie finitime, designandone la sede.

Art. 2

1. Ciascuno degli Ordini e dei Collegi elegge in assemblea, fra gli iscritti all'albo, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto, il Consiglio direttivo, che e' composto di cinque membri, se gli iscritti all'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, ma non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i mille e cinquecento; di quindici se superano i mille e cinquecento.6

2. L'assemblea e' valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.

3. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.

4. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarita', intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

5. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade.

6. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

7. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine e Collegio, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti: il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 3

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine e Collegio spettano le seguenti attribuzioni:

  1. a) compilare e tenere l'albo dell'Ordine e del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno;

  2. b) vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza dell'Ordine e del Collegio;

  3. c) designare i rappresentanti dell'Ordine o Collegio presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

  4. d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

  5. e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'Ordine od il Collegio;

  6. f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei sanitari liberi professionisti inseriti nell'albo, salvo in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e punitivo contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

  7. g) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presi la propria opera professionale, per ragioni di spese di onorari o per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle con controversie stesse.

Art. 4

1. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il coni o consuntivo.

2. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonche' una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Art. 5

1. Contro i provvedimenti del Consiglio direttivo per le materie indicate nel secondo comma dell'art. 4 e' ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti, convocati in adunanza generale, che decide in via, definitiva.

2. Contro i provvedimenti per le materie indicate nelle lettere a) ed f) dell'art. 3 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 6

1. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

2. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentite le rispettive Federazioni nazionali, Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'albo della provincia. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove elezioni.

Capo II. Degli albi professionali.

Art. 7

1. Ciascun Ordine e Collegio ha un albo permanente, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva categoria, residenti nella circoscrizione.

2. All'albo dei medici chirurghi e' aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti.

Art. 8

1. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie e necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

Art. 9

1. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:

  1. a) essere cittadino italiano;

  2. b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

  3. c) essere di buona condotta;

  4. d) aver conseguito il titolo accademico dato o confermato in una universita' o altro istituto di istruzione superiore a cio' autorizzato ed essere abilitati all'esercizio professionale oppure per la categoria delle ostetriche, aver ottenuto il diploma rilasciato dalle apposite scuole;

  5. e) avere la residenza o esercitare la professione nella circoscrizione dell'ordine o collegio.

2. Possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un acordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili.

Art. 10

1. I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato l'esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'albo.

2. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione.

Art. 11

1. La cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o sui richiesta del Prefetto o del Procuratore della Repubblica, nei casi:

  1. a) di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

  2. b) Si trasferimento all'estero della residenza dell'iscritto;

  3. c) di trasferimento della residenza dell'iscritto ad altra circoscrizione;

  4. d) di rinunzia all'iscrizione;

  5. e) di cessazione dell'accordo previsto dal 20 comma dell'art. 9;

  6. f) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non puo' essere pronunziata se non dopo sentito l'interessato.

3. Nel caso di cui alla lettera b) il sanitario che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, puo' mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo dell'Ordine o del Collegio professionale dal quale e' stato cancellato.

Capo III. Delle Federazioni nazionali.

Art. 12

1. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma.

2. Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto ai tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti di sette membri per le Federazioni delle ostetriche.6

3. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario.

4. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

Art. 13

1. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto.

2. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale.

Art. 14

1. Il Consiglio nazionale e' composto dei presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi.

2. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva Federazione su proposta del Comitato centrale.

3. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine o Collegio deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

4. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

Art. 15

1. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

  1. a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;

  2. b) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini o Collegi;

  3. c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto;

  4. d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale;

  5. e) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi;

  6. f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3;

  7. g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi.

2. Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 16

1. I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

2. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove elezioni.

Capo IV. Della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 17

1. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.

2. Fanno parte altresi' della Commissione:

  1. a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

  2. b) per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre supplenti;

  3. c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

  4. d) per l'esame degli affari concernenti la professione delle ostetriche, un ispettore generale medico e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti.

  5. e) per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.

3. I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali.

4. Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

5. I membri della Commissione centrale rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

7. Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.

8. In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie, intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa categoria.

9. Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il presidente ha la facolta' di convocare la Commissione centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento, oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le categorie sanitarie.

10. Per la validita' delle sedute plenarie occorre la presenza di non meno di 18 membri della Commissione, compreso il presidente, ed ogni professione deve essere rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla rispettiva categoria.

Art. 18

1. La Commissione centrale:

  1. a) decide sui ricorsi ad essa proposti a norma del presente decreto;

  2. b) esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri professionisti e dei membri dei Comitati centrali delle Federazioni nazionali.

Art. 19

1. Avverso le decisioni della Commissione centrale e' ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di cassazione, a norma dell'art. 362 del Codice di procedura civile.