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Sez. L, Sentenza n. 4169 del 18/12/1975 (Rv. 378514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - INTERESSE ALLA REGOLARE POSIZIONE ASSICURATIVA - AUTONOMA TUTELA - PREGIUDIZIO PREVEDIBILE MA EVENTUALE - SUFFICIENZA - MEZZI ESPERIBILI - CARATTERE FACOLTATIVO E COMPLEMENTARE - INCIDENZA DELLA LORO OMISSIONE SULL'ESPERIBILITA E SUL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE EX ART 2116 COD CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - INTERESSE ALLA REGOLARE POSIZIONE ASSICURATIVA - AUTONOMA TUTELA - PREGIUDIZIO PREVEDIBILE MA EVENTUALE - SUFFICIENZA - MEZZI ESPERIBILI - CARATTERE FACOLTATIVO E COMPLEMENTARE - INCIDENZA DELLA LORO OMISSIONE SULL'ESPERIBILITA E SUL DECORSO DELLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE EX ART 2116 COD CIV - ESCLUSIONE.*

L'interesse del lavoratore alla sua regolare posizione assicurativa trova una sua autonoma tutela nella legge, anche nel periodo del rapporto assicurativo che precede la conseguibilita delle prestazioni previdenziali, ancorche in via cautelare e con carattere sostanzialmente strumentale, in previsione, cioe, del pregiudizio prevedibile, ma incerto ed eventuale, che dalla lesione della posizione contributiva potra derivare al diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali e, quindi, all'Azione di risarcimento dei danni che, verificandosi le condizioni richieste, potra egli esperire a norma dell'art 2116 cod civ. tale interesse puo essere tutelato fra l'altro con una denunzia penale della omissione contributiva, con un'Azione di accertamento di questa, con un'Azione di condanna generica al risarcimento dei danni che consenta l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, e, infine, con un'Azione risarcitoria per il recupero delle somme che l'art 13 della legge n 1338 del 1962 consente al lavoratore di versare per la reintegrazione della sua posizione assicurativa in sostituzione del datore di lavoro che non si sia avvalso della facolta di costituirgli una rendita vitalizia per l'intervenuta prescrizione dell'obbligazione contributiva. L'esperimento di tali mezzi, per il loro carattere e la loro finalita, e meramente facoltativo e complementare, onde la loro omissione non incide in alcun modo sulla proponibilita dell'Azione di risarcimento ex art 2116 cod civ e, quindi, sul decorso del termine di prescrizione per essa previsto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2934, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)