Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Testo in vigore al
Titolo VI. Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 116 Servizi utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza
1. Per la valutazione dei servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Sono riscattabili anche i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto e' fissato nella misura del 18 per cento.
Art. 117 Servizi utili o riscattabili ai fini previdenziali
1. Per la valutazione dei servizi speciali ai fini previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
2. Sono riscattabili ai fini previdenziali anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.
Titolo VII. Norme finali e transitorie
Capo I. Norme finali
Art. 118 Applicabilita'
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le universita', compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti accompagnatori, nonche' al personale direttivo ed educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale si applicano altresi', in quanto compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art. 119 Ruolo degli ispettori tecnici periferici
1. E' istituito il ruolo degli ispettori tecnici periferici con la seguente dotazione organica:
2. 45 posti per la scuola materna;
3. 245 posti per la scuola elementare;
4. 160 posti per la scuola media;
5. 150 posti per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei artistici.
6. Il Ministro per la pubblica istruzione provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali, delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre specialita' professionali, dell'educazione fisica e sportiva.
7. Per gli istituti d'arte e i licei artistici la ripartizione e' effettuata in relazione ai vari insegnamenti plastico-visuali e tecnico-professionali.
8. I contingenti di cui ai precedenti commi possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
9. Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
10. In prima applicazione del presente decreto gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli ispettori scolastici sono assegnati con le modalita' di cui al precedente comma, ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che gia' costituivano le circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarita'.
11. Per accertamenti relativi ai singoli insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente art. 12.
Art. 120 Ruoli dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte
1. E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
2. I direttori degli istituti d'arte assumono la denominazione di presidi.
3. Ai presidi di cui ai precedenti commi si applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore.
Art. 121 Ruoli del personale educativo
1. Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali.
2. Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli insegnanti elementari.
Art. 122 Trasformazione dei ruoli
1. Il ruolo nazionale del personale docente della scuola media e' trasformato in ruolo provinciale.
2. La presente norma ha effetto dal 1° ottobre successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art. 123 Competenze per l'amministrazione dei ruoli ed in materia di quiescenza
1. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
3. Dette disposizioni sono estese al personale dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.
4. L'attribuzione delle competenze in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli atti e provvedimenti attinenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
6. Alle eventuali riliquidazioni dei trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di trattamenti di quiescenze spettanti a personale cessato anteriormente ala data stessa.
Art. 124 Esercizio delle funzioni di ispettore tecnico centrale
1. Le funzioni di ispettore tecnico centrale sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 125 Soppressione di ruoli e devoluzione dei compiti gia' propri degli ispettori scolastici
1. Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.
2. Le attribuzioni non ispettive gia' spettanti agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.
3. Con la soppressione del ruolo nazionale degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori scolastici.
Art. 126 Norme particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei conservatori
1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.
2. Restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale direttivo e docente.
Art. 127 Dotazioni organiche
1. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31 marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del numero delle classi, delle unita' scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo del personale educativo, del numero dei convittori.
2. (L'articolo 127 non e' stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Capo II. Norme transitorie varie
Art. 128 Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed economico
1. Il personale appartenente ai ruoli nazionali trasformati in ruoli provinciali e' inquadrato nel ruolo della provincia in cui ha la sede di titolarita' alla data di applicazione del precedente art. 122.
2. Le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale sono titolari.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante elementare nell'educandato di titolarita'; in caso di insufficienza di posti, si applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.
4. Per i posti di insegnante elementare degli educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
5. I censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.
6. I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.
7. Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della legge 30 luglio 1973, numero 477.
8. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti secondo i criteri di anzianita' di cui all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale si ha riguardo all'anzianita' maturata nei ruoli di provenienza.
Art. 129 Restituzione ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo
1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della provincia richiesta.
2. Si applicano le modalita' stabilite dal precedente art. 114.
Capo III. Norme transitorie sui concorsi
Art. 130 Titoli di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento
1. Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto, continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti continuano ad avere valore abilitante i titoli di studio cui tale valore e' riconosciuto dalle predette vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di una specifica abilitazione.
2. Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli, previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
Art. 131 Concorsi per titoli e conferimenti di incarichi per istitutori
1. Ai fini della maturazione del requisito di cui alla lettera c) dell'art. 19, comma secondo, i servizi di istitutore assistente nei convitti nazionali, di istitutrice con retribuzione a carico degli educandati femminili dello Stato e di censore di disciplina nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale sono validi per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di istitutore e di istitutrice.
2. Al primo concorso per soli titoli, che sara' indetto, ai sensi del presente decreto, a posti di istitutore e di istitutrice nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, possono partecipare, rispettivamente, gli istitutori e le istitutrici assistenti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, i censori di disciplina non di ruolo, dei collegi annessi agli istituti tecnici e professionali, e agli istituti e scuole speciali statali, che abbiano prestato, nelle corrispondenti istituzioni, almeno due anni di servizio lodevole.
3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo degli istitutori e delle istitutrici, gli incarichi relativi sono conferiti al personale che abbia prestato servizio senza demerito nelle predette istituzioni nell'anno scolastico 1973-74.
Art. 132 Commissioni esaminatrici
1. Fino a quando non sia possibile chiamare a far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna, fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:
a) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di ruolo della scuola elementare;
b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli istituti tecnici e professionali;
c) come membri di cui alle lettere b) e c) dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
2. I membri di cui al presente articolo sono nominati con le modalita' stabilite dal precedente art. 12.
Art. 133 Norme particolari per concorsi a posti direttivi
1. Nella prima applicazione del presente decreto, e' indetto un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per i posti vacanti e disponibili, determinati secondo le modalita' di cui al precedente art. 30, di preside degli istituti e scuole di istruzione secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte. Tale concorso e' riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato da almeno due anni della presidenza dei corrispondenti tipi di istituto e in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per la partecipazione ai rispettivi concorsi a preside.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili, il punteggio da attribuire ai titoli stessi, che non puo' essere superiore a 50 sui 100 punti complessivi, e gli argomenti del colloquio, relativi al concorso riservato di cui al precedente primo comma.
3. Alla prova orale del primo concorso a posti di direttore didattico che sara' bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, saranno ammessi i candidati che in precedenti concorsi a posti di direttore didattico non siano stati ammessi alla prova orale, avendo riportato nella prova scritta di cultura generale una votazione non inferiore a sette decimi, e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi. Il voto della prova scritta di cultura generale sara' rapportato in trentacinquesimi.
Art. 134 Concorsi riservati ai vice rettori aggiunti
1. Nei concorsi che verranno indetti a norma dell'art. 29 del presente decreto per posti di vice rettore dei convitti nazionali, e' riservata una aliquota dei posti messi a concorso, non superiore al 50%, ai vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento.
Art. 135 Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole elementari
1. Non possono essere indetti concorsi per titoli a posti di maestri elementari fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie provinciali previste dalla legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni, le quali non saranno ulteriormente aggiornate ed integrate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, salva la facolta' degli aspiranti inclusi nelle graduatorie stesse di chiedere, per una sola volta, entro un triennio, il trasferimento definitivo alla graduatoria di altre province, anche se esse risultino utilizzate per intero.
2. L'utilizzazione delle predette graduatorie e' disposta per un'aliquota di posti pari al 50% di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
3. Sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento di graduatorie permanenti previste dalla citata legge 25 giugno 1966, n. 574, e successive modificazioni.
Art. 136 Utilizzazione delle graduatorie nelle scuole secondarie
1. Non possono essere indetti concorsi per titoli ai sensi del presente decreto, fino a quando non saranno state esaurite le graduatorie nazionali per gli istituti e le scuole di istruzione secondaria ed artistica, gia' compilate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, 29 marzo 1965, n. 336, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni, 28 marzo 1968, n. 359, 2 aprile 1968, n. 468, nonche' quelle da compilare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.
2. L'utilizzazione delle predette graduatorie e' disposta per un'aliquota di posti pari al cinquanta per cento di quelli vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1975.
3. Salvo quanto disposto dai precedenti commi, sono abrogate le disposizioni concernenti la formazione di graduatorie permanenti previste dalle citate leggi.