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REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/78 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 1978 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/722, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo3,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, occorre definire le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi;

considerando che a tal fine occorre stabilire l'elenco delle misure che rispondono alla nozione di intervento destinato alla regolarizzazione dei mercati;

considerando che, per le misure di intervento per le quali è fissato un importo per unità nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, occorre prevedere che le spese che ne risultano siano interamente coperte dal finanziamento comunitario;

considerando che per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo per unità nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato occorre prevedere delle norme di base, in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dall'immobilizzo dei fondi necessari all'acquisto dei prodotti da parte degli organismi di intervento, la valutazione delle scorte da riportare $$$ esercizio all'altro e il finanziamento delle $$$ da operazioni materiali di magazzinaggio e, se del caso, di trasformazione;

considerando che, in conformità di tali norme, i vari elementi di spesa e di introito da prendere in considerazione per ogni settore dovranno essere oggetto di una normativa più dettagliata; che occorre, nel frattempo, mantenere in vigore i regolamenti relativi al finanziamento per singolo settore;

considerando che è opportuno riunire in un unico regolamento le norme generali per il finanziamento comunitario degli interventi; che occorre quindi abrogare il regolamento (CEE) n. 2824/72 del Consiglio, del 28 dicembre 1972, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia4,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, add 2 agosto 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von DOHNANYI