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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3903 del 09/02/2023 (Rv. 667059 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Ragioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667059-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

In tema di avviso di accertamento, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, essendo posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, che è applicabile ai soli termini processuali e non a quelli che regolamentano il procedimento amministrativo.

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)