Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui, al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I compensi fissi ed addizionali per ricoveri ospedalieri, previsti dall'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a carico degli enti mutualistici ed assicurativi, sono aboliti a decorrere dal 1 gennaio 1971.
Art. 2
1. A decorrere dalla data indicata, nell'articolo precedente gli enti mutualistici ed assicurativi corrispondono agli enti ospedalieri, alle universita' che gestiscono direttamente istituti clinici ed agli altri istituti pubblici di ricovero e cura per il ricovero dei propri assistiti la retta di degenza determinata a norma dell'articolo 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con esclusione di ogni altro compenso.
Art. 3
1. I compensi fissi ed addizionali dovuti per l'anno 1970 saranno devoluti agli enti e istituti indicati nell'articolo precedente, e compresi nella misura delle rette che gli stessi enti mutualistici ed assicurativi pagheranno sulla base del ricalcolo delle rette stesse in applicazione del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, in rapporto con la copertura dei nuovi oneri derivanti dagli accordi sindacali in vigore per il trattamento economico dei medici ospedalieri.
Art. 4
1. Nulla e' innovato per quanto riguarda la corresponsione, fino, al 31 dicembre 1970, dei compensi fissi e addizionali di cui all'articolo 1 al personale medico universitario che svolge attivita' assistenziale negli istituti clinici gestiti direttamente dalle universita' e negli istituti clinici e cliniche universitarie gestite dagli enti e istituti di cui all'articolo 2 della presente legge.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1971, gli enti ospedalieri e gli istituti di cui all'articolo 2 verseranno alle universita', per l'attivita' assistenziale svolta nelle unita' convenzionate, la somma corrispondente al costo necessario per dotare di personale medico ospedaliero a tempo definito con il trattamento economico delle classi intermedie, ogni unita' a direzione universitaria, in base agli organici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, rapportati agli organici delle unita' a direzione ospedaliera del complesso convenzionato.
3. L'universita' dovra' destinare tale somma alla corresponsione al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale di una indennita' non utile ai fini previdenziali ed assistenziali. Tale indennita' non potra' essere superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzioni ed anzianita'. Ove lo consenta l'ammontare dei fondi disponibili, l'indennita' dovra' essere uguale a quella necessaria, per ottenere l'equiparazione dei trattamenti economici.
4. L'onere di cui al comma precedente grava sul bilancio degli enti ospedalieri degli altri istituti convenzionati di cui all'articolo 2.
5. La somma globale di cui al secondo comma sara' determinata con la convenzione che dovra' essere stipulata a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. In detta convenzione sara' stabilito il costo, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, del personale medico ospedaliero eventualmente in servizio nelle unita' a direzione universitaria da detrarre dal costo globale.
6. I consigli di amministrazione delle universita' che gestiscono direttamente gli istituti clinici corrisponderanno al personale medico universitario che svolge comunque attivita' assistenziale l'indennita' di cui al secondo comma nella misura e con le modalita' nello stesso indicate.2
Art. 5
1. E' abrogato il decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4, istitutivo della Cassa nazionale di conguaglio.
2. La Cassa nazionale di conguaglio continua la sua attivita' limitatamente alle contabilita' concernenti i trattamenti economici dei medici ospedalieri corrisposti dagli enti ospedalieri e dagli altri istituti pubblici di ricovero e cura prima della data del 31 dicembre 1969. A tal fine le amministrazioni degli enti ospedalieri e degli altri ospedali invieranno le documentazioni indicate alla lettera e) dell'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Cassa nazionale di conguaglio dovra' devolvere agli enti indicati nel comma precedente le somme ricevute dagli enti mutualistici e assicurativi a titolo di quota parte dei compensi fissi per l'anno 1970.
Art. 6
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.264, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N.386.
2. Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta da un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, designati dai rispettivi Ministri.
3. La liquidazione deve essere chiusa entro otto mesi dal termine perentorio indicato nel precedente articolo.
4. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinato il compenso spettante ai liquidatori, il cui onere gravera' sull'attivita' della gestione di liquidazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello. Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1971
SARAGAT
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Visto, il Guardasigilli: COLOMBO