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Sez. 2 - , Ordinanza n. 16068 del 14/06/2019 (Rv. 654230 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Certificato di destinazione urbanistica - Condizione dell'azione - Configurabilità - Conseguenze - Allegazione e produzione del documento anche nel corso del giudizio di appello e sino al momento della decisione - Sottrazione alle preclusioni - Configurabilità - Sussistenza - Mancanza della dichiarazione - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654230-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, il certificato di destinazione urbanistica costituisce una condizione dell'azione e non un presupposto della domanda, potendo, pertanto, intervenire anche in corso di causa nonché nel corso del giudizio d'appello, purché prima della relativa decisione. Ne consegue che l'allegazione e la documentazione della sua esistenza è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti e la carenza del relativo documento è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)