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Sez. 3, Sentenza n. 6584 del 23/11/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269156 - 01

CACCIA - IN GENERE | Attività di tassidermia - Trattamento di animali appartenenti a specie protette - Sanzioni applicabili - Individuazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269156-01

CACCIA - IN GENERE

In tema di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è disposizione di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il principio trova conforto nell'art. 6, comma terzo, della legge n.157 del 1992, norma che per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette, prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, pena la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività).

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 6, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)