Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26775 del 13/12/2011 (Rv. 620698 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE | Cause "tra coeredi" - Nozione - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - CAUSE EREDITARIE
La competenza del giudice del luogo dell'aperta successione, fissata dall'art. 22, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. per le cause "tra coeredi", opera quando la legittimazione, attiva e passiva, dei litiganti sia collegata necessariamente alla loro qualità di erede, non anche se tale qualità venga in rilievo solo occasionalmente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso la qualità ereditaria della causa tra fratelli per l'adempimento dell'onere apposto ad un contratto avente causa mista di compravendita e donazione intervenuto tra padre, nel frattempo deceduto e figlio in favore di altro figlio dell'alienante).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 22 com. 1 n. 1, Cod. Civ. art. 793
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)